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Liquidazione della quota per il socio uscente

08 luglio 2020
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Socio di una cooperativa edilizia, ho richiesto, in quanto non più interessato, la restituzione della quota societaria di £. 1.000.000 versata al momento dell'adesione. Mi è stato laconicamente risposto, senza ulteriori più esaurienti spiegazioni ripetutamente sollecitate, che avendo nel frattempo "subito perdite di capitale e trovandosi attualmente nella fase di concordato di continuità la cooperativa non procederà alla liquidazione delle quote societarie". È legittimo tale comportamento, considerato che la cooperativa non mi ha mai preventivamente informato del suo nuovo stato e, soprattutto, non ha fatto alcun cenno a specifiche disposizioni di legge che lo sostengano? Inoltre, prescindendo anche dal merito, è comunque obbligata a fornirmi una risposta scritta?

Lettera firmata

Le cooperative sono caratterizzata dal principio della cd. “porta aperta”, sia in termine d’ingresso che di uscita (cd. recesso). Il socio cooperato può recedere dalla cooperativa nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. Il recesso dalla cooperativa non può essere parziale, nel senso che non è possibile che un socio possa essere rimborsato di parte del capitale sociale a titolo di recesso e poi rimanere socio per il residuo. Se recede la scelta è definitiva. La dichiarazione di recesso è comunicata via raccomandata alla Società. Gli amministratori hanno l’obbligo di esaminarla entro 60 giorni e, se non sussistono i presupposti per recedere, devono darne immediata comunicazione al socio, che nei 60 giorni successivi può opporsi in Tribunale. Se la Società non si pronuncia entro i 60 giorni, il recesso si intende accettato (art. 2532 c.c.). La cooperativa restituisce al socio receduto (o escluso) il capitale che egli aveva versato all’atto della sua ammissione, al valore strettamente nominale. La liquidazione della quota deve aver luogo sulla base del bilancio d’esercizio in cui si sono verificati il recesso (o l’esclusione) del socio. La restituzione del capitale deve essere fatta entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2535 c.c.). Qualora sia ammessa alla procedura di concordato, la cooperativa è temporaneamente “protetta” da ogni incombenza economica, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, e in vista di un eventuale fallimento. In ogni caso, il socio dovrà tutelare le sue ragioni (di recesso) secondo legge e statuto e poi seguire l’iter concorsuale della Società.

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