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Condominio

La manutenzione dell’impianto dell’acqua e del riscaldamento nel Condominio

15 ottobre 2021
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Abito al 3° piano in un appartamento di 108 millesimi di proprietà, in un condominio di 3 piani con 9 appartamenti. Da quando abbiamo fatto l’impianto nuovo, non riesco ad avere l’acqua calda sanitaria e se voglio farmi la doccia devo allacciare il boiler alla corrente. È intervenuto più volte il manutentore, ma senza esito positivo. L’Amministratore, interpellato, dice di chiamare il manutentore ma poi non mi contatta per sapere se sia stato risolto il problema. Cosa devo fare? Con il nuovo modo di ripartire le spese di riscaldamento inoltre il mio appartamento deve pagare più dell’appartamento più grande che è di 117 millesimi, e faccio anche presente che i 2 appartamenti sottostanti al mio sono vuoti e quindi ho più freddo. Come devo comportarmi in tale situazione? A chi dovrei rivolgermi?

Lettera firmata

Le spese per la manutenzione ed il consumo dell’acqua all’interno di un Condominio vengono ripartite, in linea generale e salvo diverso accordo tra i condomini (art. 1123 co. 2 c.c.), in virtù dei millesimi di proprietà (art. 1123 co. 1 c.c.), a meno che il singolo condomino non abbia, all’interno della sua abitazione, un impianto (di erogazione dell’acqua) autonomo.
Qualora, dunque, vi sia la necessità di intervenire sull’impianto, ad esempio perché non funzionante, il condomino dovrà interessare l’Amministratore del palazzo e questi, a sua volta, una ditta specializzata per ripristinare il servizio.
Se questo, per negligenza dell’Amministratore, non viene effettuato, il condomino dovrà portare la vicenda all’attenzione dell’assemblea condominiale, la quale, oltre ad autorizzare l’intervento (l’Amministratore comunque è obbligato ad agire secondo il decisum assembleare), potrà valutare l’opportunità di muovere censure all’operato dall’Amministratore, silente dinanzi alle rimostranze dell’inquilino.
In ogni caso, al singolo non è precluso, qualora venga dimostrato, ottenere il risarcimento dei danni subìti, direttamente dallo stabile comune.
Le spese di riscaldamento, invece, qualora il Condominio sia dotato di sistema centralizzato, con termoregolatori e contatori di calore nei singoli appartamenti, occorrenti - ai sensi di legge - per ridurre sprechi energetici ed emissioni inquinanti, vengono ripartite in base ai criteri stabiliti dalla norma UNI 10200.
Tale disciplina si basa sul principio in base al quale ciascun utente paga secondo l’effettivo consumo registrato e, pertanto, i consumi sono ripartiti mediante un’apposita tabella di riparto delle (sole) spese di riscaldamento, approvata dall’assemblea di Condominio con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi del palazzo.
Naturalmente, chiunque dissenta da tale ripartizione, ovvero, in concreto, dai costi sostenuti (o da sostenere) per le spese di riscaldamento, potrà rivolgere le sue rimostranze, ancorché risarcitorie, all’Amministratore, all’assemblea condominiale e, infine, all’Autorità Giudiziaria.

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