Servizio Clienti (+39) 075 5069369
Email info@frateindovino.eu

L'attualità e gli approfondimenti dal mensile

Frate Indovino

Casa

Ai fini fiscali, debbono essere dichiarati i canoni locativi non percepiti?

08 luglio 2020
Condividi
Ho dato una casa in affitto, con regolare contratto registrato all’Agenzia delle Entrate dal 01/11/2018. L’inquilino dal mese di giugno del 2019 non paga l’affitto. Nel mese di dicembre 2019 c’è stata la prima udienza in Tribunale per Sfratto di morosità. Ai fini della Dichiarazione dei redditi 730 come mi debbo comportare? Devo dichiarare anche se non ho percepito nulla dal mese di giugno 2019 a tutt’oggi (dichiarando il falso), oppure posso dichiarare che non ho percepito nulla fino ad ora.

Lettera firmata

In base all’art. 26 co. 1 Testo Unico Imposte sui Redditi (cd. TUIR) “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale [..] per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso”. Ciò posto, anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento. E pertanto, ove il reddito fondiario sia costituito dal canone locativo, non rileva il canone effettivamente percepito dal proprietario, bensì l'ammontare di esso contrattualmente previsto per il periodo d’imposta di riferimento. Per le sole locazioni di immobili ad uso abitativo, l’art. 8 co. 5 L. 431/1998 ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del proprietario dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Conseguentemente, detti canoni non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il Giudice confermi la morosità anche per i periodi precedenti il provvedimento, al proprietario è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti (Circolare Ministero delle Finanze n. 150/1999). Per le locazioni d’immobili ad uso non abitativo, non è prevista un’analoga disciplina e, quindi, (I) il canone, ancorché non percepito, va dichiarato fino a che non intervenga una risoluzione del contratto, (II) le imposte assolte su canoni dichiarati e non riscossi non potranno recuperarsi.

Calendario

Richiedi subito la tua copia del Calendario

Sono presenti degli errori. Assicurati che i campi siano completi e corretti e reinvia il modulo.
Grazie ! La tua richiesta è stata inoltrata con successo. Ti contatteremo al più presto.