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Strada privata, chi provvede alla manutenzione?

08 luglio 2020
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La strada in questione è privata di 4 proprietari A, B, C, D e collega una strada comunale a 4 case. C e D la utilizzano abitualmente, A e B raramente ma hanno accesso. Oltre che da C e D la strada viene utilizzata anche da un altro soggetto, E, che ha necessità di passare attraverso la strada per accedere alla sua proprietà. Esiste un canale di scarico per le acque pluviali per tutta la lunghezza. C e D hanno da sempre provveduto alla manutenzione del manto della strada e pulizia dello scarico. Ora C e D vorrebbero procedere con il rifacimento del fondo e riasfaltare interamente la strada, e vorrebbero chiedere ad A e B (ed eventualmente anche a E), una quota per i costi da sostenere. Vorrei un suo parere e suggerimenti per sapere come C e D devono compiere i prossimi passi.

Lettera firmata

La strada privata, in proprietà a più soggetti e che asserve le rispettive abitazioni, è in comproprietà tra i citati soggetti e, pertanto, alle spese di manutenzione partecipano i singoli proprietari in parti comuni, salvo diverso accordo. I singoli proprietari peraltro sono gravati da ogni responsabilità per danni derivanti dal cattivo stato manutentivo della strada. Interessante notare lo status giuridico di detta strada, rientrante per alcuni nella disciplina condominiale e per altri in quella della comunione, in base al criterio, spesso usato dalla giurisprudenza, della “relazione di accessorietà”, ossia la funzione strumentale del bene in comproprietà rispetto al godimento della proprietà privata, che è presente nel Condominio e non nella comunione. Ma il riparto delle spese sostanzialmente non muta, in quanto il condomino contribuisce in base ai millesimali di proprietà, mentre il comunista in base alla propria quota. In linea generale, il riparto delle spese interessa anche il soggetto che utilizza la strada privata, pur non avendo (apparentemente) alcun titolo per passarvi. In assenza di titolo, i comproprietari potrebbero vietare l’utilizzo della strada ad estranei, ma se vi è utilizzo di questi, tacitamente si ammette una ripartizione comune dei costi manutentivi. Diversamente, qualora la strada privata fosse ad accesso pubblico, alle spese vi provvede la Pubblica Amministrazione, che sarà anche responsabile di ogni danno dovesse derivare a terzi dal cattivo stato manutentivo del bene (v. Cass. ord. n. 3216 del 7.2.2017).

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