Nel nostro condominio esiste un cortile su cui affacciano tutti gli appartamenti; il cortile è chiuso, non accessibile se non per operazioni di pulizia e manutenzione. Dovendosi agire sulla pavimentazione per riparazioni, l’amministratore pretende di addebitare l’intero importo alle proprietà sottostanti e non all’intero condominio. Gradirei un suo illuminato parere sulla questione.
Lettera firmata
Il criterio adottato dall’amministratore è corretto, in quanto il cortile in questione “serve” solamente le proprietà sovrastanti. Come ha precisato la giurisprudenza, il cortile è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che “serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti”. E’ vero che il cortile è da considerarsi proprietà comune ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., ma è anche vero che la ripartizione delle spese si basa sul maggior uso, in base cioè alla maggiore o minore utilità che si trae dall’utilizzo della cosa comune, trovando quindi applicazione, ai sensi dell’art. 1123 cod. civ., comma 2, la disposizione secondo la quale, qualora i beni condominiali siano destinati a servire i condomini in misura diversa, allora le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascun condomino può farne. Sarebbe, quindi, scorretto pretendere di far pagare le spese ai condomini che da quel cortile non traggono l’utilità di riceverne l’aria e la luce.