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Frate Indovino

Condominio

Le spese di consumo d’acqua nel Condominio

08 luglio 2020
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Abito in un condominio di 12 famiglie, il consumo dell'acqua viene suddiviso in millesimi, i nuclei familiari sono di 1,2,4 persone. Visto che a detta dell'idraulico ci sono difficoltà ad installare dei contatori in ogni singolo appartamento (dice che ci sono troppe entrate), vorrei sapere da Lei se è possibile pagarla ad individui e se ci deve per forza essere la maggioranza. Fino a l'altro ieri la spesa per l'acqua non era molto, ora non è più così.
 
Lettera firmata

Le spese per il consumo dell’acqua all’interno di un Condominio vengono ripartite, in linea generale e salvo diverso accordo tra i condomini (art. 1123 co. 2 c.c.), in base ai millesimali di proprietà (art. 1123 co. 1 c.c.). Detto criterio, quindi, sfugge ad un riparto in base al numero di occupanti della singola unità immobiliare, anche nel caso in cui vi sia una delibera in tal senso dell’assemblea condominiale (v. Cass. n. 17557 del 1.8.2014; Trib. Roma 30.1.2017). Diverso è il discorso qualora il Condominio si adoperi di contatori individuali, ove è possibile una ripartizione della spesa differenziata in base all’effettivo consumo della singola unità abitativa. In tale materia, e cioè nella dotazione di contatori individuali per il consumo dell’acqua, il Legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 152/2006, cd. Codice dell’Ambiente, che ha demandato alle singole Regioni, di concerto con altri Enti, la legislazione in materia, ma poche Regioni lo hanno concretamente fatto (v. nota dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato nel secondo periodo regolatori, O42/2016/R/IDR, http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/042-16.pdf). Eppure, già con D.P.C.M. del 4.3.1996, vigente sino all’adozione di specifici provvedimenti attuativi del Codice dell’Ambiente, e in particolare nel suo Allegato 9, è stabilito che la ripartizione interna dei consumi relativamente alle utenze multiple debba essere eseguita, a cura e spese dell’utente, tramite installazione di singoli contatori. In materia di ripartizione delle spese d’acqua in ambito condominiale, la giurisprudenza non ha mai affrontato compiutamente l’argomento, limitandosi a prendere atto del fatto che il Legislatore veda con favore l’adozione di norme finalizzate alla installazione di contatori individuali (v. Cass. n. 17557 del 1.8.2014). In detto quadro normativo, ostico e complesso, dando per obbligatoria la ripartizione delle spese comuni connesse all’uso dell’acqua in base ai consumi delle singole unità immobiliari, ne discende la possibilità per i singoli condomini di agire giudizialmente al fine di ottenere l’adeguamento a quanto previsto dal citato Allegato 9, perché non realizzato volontariamente. Detto intervento, come chiarito, deve essere ripartito tra gli utenti.

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