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Le sanzioni in caso di violazione alle disposizioni di contenimento dell’emergenza COVID

22 marzo 2021
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Ho un piccolo negozio di barbiere nel mio paese, Verrua Savoia in provincia di Torino. Il giorno 18 marzo scorso al mattino la Guardia di Finanza di Chivasso mi ha sorpreso a fare un taglio di capelli ad un signore con il negozio chiuso, ovviamente a causa delle restrizioni necessarie per la pandemia da Coronavirus, consapevole di aver commesso un errore secondo la legge, forse un reato. Con tutta la mia sincerità ho sempre evitato l’infrazione per correttezza, quella mattina per coincidenza e non per volontà programmata sono stato sorpreso al primo errore, il cliente come buona persona può testimoniare. Ho sbagliato ed è giusto che paghi, a mia giustificazione devo dire che in un piccolo paese per avere dei clienti sono costretto a praticare prezzi più bassi rispetto a quelli dei colleghi che lavorano in paesi con più abitanti e devo affrontare molte difficoltà. C’è qualcosa che posso fare per ridurre il più possibile conseguenze ed entità della multa?

Lettera firmata

La legislazione emergenziale di questo periodo, a partire dai primi D.L. e D.P.C.M. di Febbraio e Marzo scorso, è estremamente variegata e ricca di interpretazioni. Sotto l’aspetto sanzionatorio, chi violava le disposizioni, approvate dal Governo, di lotta e di contenimento alla diffusione epidemiologica del virus COVID, a partire dal D.P.C.M. 11.3.2020, veniva punito con la sanzione penale di cui all’art. 650 c.p. (v. D.L. n. 6 del 23.2.2020), salvo più grave reato e oltre le sanzioni accessorie. L’art. 650 c.p. rientra nel novero delle cd. contravvenzioni, distinte dai cd. delitti, e prevede la sanzione, salvo l’integrazione di un più grave reato, dell’arresto sino a 3 mesi o dell’ammenda sino a 206,00 euro. Molti sono stati i dubbi applicativi in merito a tale sanzione, anche da un punto di vista costituzionale, e pertanto il Governo ha deciso di porvi riparo attraverso l’emanazione del D.L. n. 19 del 25.3.2020, convertito in L. n. 35 del 22.5.2020, che ha mutato la sanzione penale prevista dal D.L. n. 6/2020, peraltro abrogato, nella sanzione amministrativa “pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”, che segue l’iter di cui alla L. 689/1981, integrata dal D.Lgs. 150/2011, e di cui al D.Lgs. 285/1992 (cd. Codice della Strada), comportandosi quindi come una vera e propria multa. Ovviamente, sia prima che oggi, il trasgressore può far valere le sue ragioni in ogni e più opportuna sede, rappresentando anzitutto, e se il fatto sia stato commesso sotto la vigenza del D.L. n. 6/2020, di non essere incorso in un illecito penale, bensì amministrativo.

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