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I trattamenti pensionistici di guerra

22 marzo 2021
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Vorrei un’informazione riguardo a chi ha combattuto la seconda guerra mondiale. Tanti anni fa lo Stato italiano dette un indennizzo in denaro alle vedove e a quelli che erano in vita, reduci di guerra. Mio padre ha combattuto la seconda guerra mondiale sempre al fronte. Fatto prigioniero come tanti, è stato deportato in Germania, poi passato in mano ai francesi, rimanendo per anni lontano da casa. Non ha mai ricevuto indennizzi, pur avendo fatto domanda come tanti nella sua situazione, adesso ha cento anni. Si può fare ricorso per fargli avere quello che gli spettava? Per una questione di principio.

Lettera firmata

I trattamenti pensionistici di guerra sono benefici economici che lo Stato eroga, come atto di risarcimento, direttamente ai militari e/o ai civili che hanno subito menomazioni all’integrità psico-fisica per causa di guerra o, se deceduti per la stessa causa, in via indiretta ai loro familiari (vedova e orfani).
I trattamenti pensionistici di guerra diretti sono reversibili ai familiari alla morte del beneficiario.
I benefici possono, dunque, essere concessi: (I) direttamente a coloro che hanno subito il danno, la persecuzione o l’internamento (cd. trattamento diretto); (II) in via indiretta ai loro familiari, se il danneggiato non ha mai fruito in vita di nessun beneficio (cd. trattamento indiretto); (III) in via di reversibilità ai loro familiari, alla morte del danneggiato che ha fruito in vita di una forma pensionistica (cd. trattamento di reversibilità).
La domanda di pensione deve essere presentata entro cinque anni dal maturarsi del diritto (es. per i fatti di guerra verificatisi prima del 31.1.1979, il termine per presentare le domande è chiuso, v. nota del dipartimento DAG del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e deve essere indirizzata alla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente.
In base alla menomazione riportata, vi sono delle tabelle di riferimento allegate al D.P.R. 915/1978 e detti trattamenti possono essere concessi, a seconda dei casi, come pensione, come assegno temporaneo o come indennità una tantum.

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