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I contributi sanitari integrativi

22 marzo 2021
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Sono un ex dipendente Enel, iscritto al “Fondo Sanitario Integrativo” (fisde.it) per dipendenti ed ex dipendenti pagando una quota annuale di iscrizione. Tale quota è deducibile dal reddito annuale. Il fondo rimborsa in modo indiretto le spese sostenute dai soci per visite mediche, ticket, ecc. …, secondo un proprio prontuario a seguito di specifica richiesta del socio.
Tali rimborsi vengono comunicati dal Fondo alla “agenzia delle entrate” come somme totali rimborsate nell’anno solare. Nella denuncia dei redditi tale importo viene poi detratto dalle spese mediche rimborsate al 19%, non sarà una tassa evidente ma è sempre una cifra che trattiene l’erario. Le spese dei soci per le varie prestazioni (ticket, ecc.) sono effettuate con valuta già tassata alla fonte con IRPEF, nazionale, regionale e comunale.
Nelle precompilate della Agenzia delle Entrate, i rimborsi degli anni passati vengono riportati nel quadro D sezione seconda D7 tipo reddito 4, come redditi a tassazione separata. Questo non è un “reddito”, è semplicemente un rimborso di spese sostenute, nel prospetto di liquidazione della precompilata vedo al rigo 96, “acconto 20%”, vorrei sapere quale è l’aliquota finale che mi viene imposta, quante volte vengono tassati questi rimborsi? Si può fare nulla per ovviare a tutto questo?

Lettera firmata

Le somme di denaro destinate al versamento di “contributi sanitari integrativi” sono esenti da tassazione. Detti contributi sono versati dall’azienda, datore di lavoro, in funzione della copertura sanitaria concessa al proprio dipendente entro il limite del versamento occorso. Il dipendente è coperto in ogni spesa medica sostenuta entro il limite versato dal datore di lavoro. Ovviamente, detti contributi non rientrano tra le somme che concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente ed infatti sono esenti da imposizione (o tassazione) fiscale (v. art. 51 T.U.I.R.). Nella pratica, il contributo, che risulterà versato dal lavoratore, è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, verserà l’importo trattenuto al Fondo, peraltro maggiorato dalla cd. solidarietà INPS, e consegnerà poi al lavoratore il modello C.U. nel quale dovrà indicare, in apposita casella, l’ammontare dei contributi sanitari versati che non hanno concorso a formare il reddito del prestatore.
Il dipendente, allorché la copertura sanitaria del Fondo copra ogni sua spesa, ottiene il rimborso integrale di ogni costo sostenuto, e, poiché trattasi di rimborso, alcuna imposizione fiscale potrà accordarsi, in quanto - come detto - il rimborso non concorre a formare reddito.
Se invece i costi sanitari sostenuti superano il limite di copertura concesso dal Fondo, questi saranno corrisposti direttamente dal lavoratore, e dunque non saranno esenti, il quale però, al momento della dichiarazione dei redditi, potrà - sui costi eccedenti e non rimborsati (e superiori ad € 129,11) - usufruire della detrazione d’imposta nella misura del 19%.
Allo stesso modo, se l’azienda versa al Fondo un importo, a titolo di contributi sanitari, superiore al limite previsto dall’art. 51 co. 2 T.U.I.R. (i.e. € 3.615,20), la parte eccedente viene tassata in capo al dipendente e nel modello C.U. sarà indicato nelle annotazioni. In tal caso, e come sopra, il lavoratore potrà avere accesso alla detrazione fiscale del 19% per le spese mediche, in misura proporzionale al contributo che non beneficia dell’esenzione.

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