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Frate Indovino

Eredità

La lesione della quota di “legittima”

15 ottobre 2021
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Ho 85 anni, sono vedova e ho 3 figli. Vorrei donare a una delle mie figlie, che da sola si sta prendendo cura di me, un appezzamento di terreno con una costruzione rurale, del quale io sono proprietaria al 100%. Vorrei sapere se però alla mia morte gli altri due figli possono pretendere la loro parte di legittima. Altrimenti quale sarebbe la soluzione migliore per far sì che tale bene diventi di esclusiva proprietà di questa mia figlia? Meglio fare una donazione ora che sono in vita, o invece fare un testamento? E in caso di testamento, cosa dovrei scrivere per evitare che gli altri due figli possano pretendere la loro parte? Specifico che oltre a questa proprietà ho dei risparmi in banca di valore superiore al bene in questione.
                                           
Lettera firmata

Nell’ambito della successione testamentaria, nel disporre delle proprie sostanze, il testatore deve rispettare la cd. quota di “legittima” (o di “riserva”), ossia la porzione “indisponibile” d’eredità che non può non essere devoluta ai cc.dd. “legittimari”, ovvero coloro che per legge sono assegnatari di parte dei beni ereditari.
I legittimari sono: il coniuge, i figli (o i loro discendenti, qualora figli non vi siano) e, in assenza di questi, gli ascendenti. Non sono legittimari, invece, i fratelli o le sorelle del testatore.
Nel rispetto di tale “riserva”, la restante parte d’eredità, cd. “disponibile”, può essere liberamente destinata.
Dunque, per evitare qualsiasi problematica, nel momento in cui si decide di fare testamento, è importante quantificare i propri averi e provvedere alla relativa divisione, rispettando la quota di “legittima”.
In effetti, al momento della morte del testatore, e qualora il testamento leda la quota di “legittima”, i “legittimari” lesi (anche detti “pretermessi”) potranno esperire l’azione di riduzione, la quale riconduce sotto un unicum l’intera massa ereditaria, compresi i debiti del defunto e le donazioni effettuate in vita dallo stesso.
Attraverso questo rimedio, i legittimari lesi potranno recuperare la porzione ereditaria loro spettante per legge.

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