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Condominio

Riscaldamento centralizzato e spese comuni

08 luglio 2020
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Due anni fa ho ereditato un appartamento attualmente sfitto in cui metto piede una volta al mese unicamente per sincerarmi che non ci siano problemi. Per limitare i costi ho provveduto immediatamente a staccare tutte le utenze possibili ma il riscaldamento è, purtroppo, centralizzato. Per decisione dell’assemblea, le spese del metano vengono suddivise al 70% in base alla lettura dei ripartitori montati sui singoli caloriferi e per il 30% in forma di una ‘quota fissa’. In pratica sto pagando per millesimi un terzo del metano a chi abita il condominio e usa effettivamente il riscaldamento. Quando ho chiesto quantomeno di rivalutare la ripartizione non solo mi sono sentito dire che ‘l’assemblea è sovrana e quello ha deciso’ ma persino che è proibito per legge distaccarsi dall’impianto centralizzato. A titolo di riferimento, l’anno scorso ho pagato  10 euro di quota ‘a consumo’ e circa 350 euro di quota ‘a millesimi’, cosa che francamente mi pare assurda. C’è qualcosa che posso fare o devo per forza pagare un servizio agli altri?

Lettera firmata

L’art. 1118 ult. co. c.c., in tema di diritti dei partecipanti sulle parti comuni, afferma che “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. Il distacco, quindi, è consentito, nei limiti di cui sopra, ma l’impianto centralizzato, e parimenti il locale caldaia e l’impianto di riscaldamento, continuano ad essere beni e servizi comuni. E lo sono, in particolare, sino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, mentre da detto punto, la tubatura appartiene in proprietà esclusiva ai titolari delle singole unità abitative (Cass. n. 9940/1998). Sia l’ultima parte dell’art. 1118 ult. co. c.c., che in linea generale l’art. 1123, sostengono la concorrenza del condomino “distaccato” alle parti comuni dell’edificio, alla loro manutenzione straordinaria e alla loro conservazione. Di talché, è possibile per il singolo condomino “distaccarsi” dall’impianto centralizzato di riscaldamento, ma in ogni caso, seppur in minima parte, resteranno a suo carico le spese comuni di manutenzione e conservazione del citato impianto, e non quelle di utilizzo degli altri condomini.

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