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Frate Indovino

Condominio

Frontalini e Sottobalconi

25 settembre 2019
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Poiché si debbono fare solo dei lavori ai frontalini e sottobalconi dal 1° piano al 5°piano (escludendo le facciate), debbono essere esclusi dal pagamento gli appartamenti del piano terra ? Per i lavori di rifacimento dei frontalini e sottobalconi, esistono norme in proposito? Si ringrazia per l’attenzione e rimango fiducioso per una risposta diretta o sul mensile “Frate Indovino”.

Lettera firmata

La giurisprudenza della Cassazione è ormai concorde nello stabilire che le spese di manutenzione dei sottobalconi (ad eccezione dei rivestimenti e degli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore che debbono essere considerati beni comuni a tutti, qualora si inseriscano nel prospetto dell’edificio e contribuiscano a renderlo esteticamente gradevole) spettano al proprietario del balcone stesso in quanto non rientrano tra i beni comuni a tutti i condomini (se non è espressamente previsto il contrario nel regolamento condominiale). Per quanto concerne invece i frontalini è necessario valutare, nel caso concreto, se il rifacimento di quest’ultimi sia inquadrabile o meno come un’opera generale di ristrutturazione degli elementi ornamentali dell’edificio; in tal caso è supponibile che le spese si debbano ripartire fra tutti i condomini in quanto sarebbe l’intero immobile a beneficiarne e, di conseguenza, l’insieme dei suoi abitanti.

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