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L’espropriazione per pubblica utilità: quali interessi ha il privato espropriato?

15 ottobre 2021
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Ho un terreno all'interno del centro abitato, già urbanizzato, con vincolo di destinazione a verde pubblico e strada, soggetto ad esproprio da oltre 50 anni. Il Comune considera quest’area edificabile e come tale fa pagare l'IMU! Nonostante le richieste non procede all'esproprio. Quali azioni è possibile intraprendere?

Lettera firmata

L’espropriazione per pubblica utilità o interesse rientra nei poteri-doveri della Pubblica Amministrazione, la quale, in presenza di interessi (pubblici) cogenti, espropria (ossia, toglie dalla disponibilità del proprietario) un determinato bene ad un singolo privato, indennizzandolo della perdita subìta.
Il procedimento di espropriazione è disciplinato dal D.P.R. n. 327/2001, cd. testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, e prevede step, precisi e determinati, che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di seguire ed il singolo privato di verificare, pena la proposizione di ricorsi amministrativi dinanzi alle Autorità competenti.
Al netto di detta verifica, ove il privato tutela i suoi interessi, il procedimento di espropriazione è subìto dal singolo, il quale, ultimato l’iter amministrativo, si soddisfa della perdita subìta, attraverso la sola indennità, comminata dalla Pubblica Amministrazione, ovvero frutto di un accordo tra le parti.
Naturalmente, detta indennità tiene conto di vari fattori, tra cui il tempo intercorso, e subìto a titolo di danno dal singolo, per l’esecuzione dell’esproprio e, in questo lasso, i costi occorsi da parte dell’espropriato.
Eventualmente, qualora il singolo lamenti un danno, o meglio un “maggior danno”, subìto dall’inerzia della Pubblica Amministrazione, potrà agire per il risarcimento dei danni subìti, così da ottenere una congrua soddisfazione, in termini economici, dei propri pregiudizi.
Inoltre, il privato potrà pure cedere volontariamente il bene oggetto d’esproprio, ma, come chiarito dal Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 7445/2019, detto negozio non rientra nel novero degli accordi di cessione di diritto privato, bensì è genus dei cc.dd. “contratti ad oggetto pubblico”.
Ciò comporta che, a monte, vi deve essere un provvedimento di esproprio, poiché il contratto si innesca nel suddetto procedimento, e poi che il prezzo di cessione è determinato ai sensi di legge, parimenti a quanto avviene per l’indennità di esproprio, e non può essere frutto di accordo privato.
In ultima analisi, la rinuncia abdicativa al bene oggetto di esproprio, in favore della Pubblica Amministrazione, non è contemplata né dalla disciplina sugli espropri, né dal Consiglio di Stato (v. Adunanza Plenaria, sent. 2, 3 e 4 del 20.1.2020).
Qualora il privato non intenda agire per il risarcimento dei danni subìti, ovvero cedere volontariamente il bene oggetto di esproprio, appare opportuno attendere, al netto della verifica sopra esposta, le determinazioni della Pubblica Amministrazione e, in particolare, il computo dell’indennità conseguente all’esproprio.

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