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La locazione d’immobili ad uso diverso da quello abitativo

08 luglio 2020
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Mio genero gestisce quale titolare un esercizio di ristorazione-bar in Procida dal 1 febbraio 2009, quale affittuario dell’immobile, con contratto 6+6. In data 21 gennaio 2020 ha ricevuto la raccomandata A/R con la quale l’avvocato dei proprietari (8) chiede il rilascio del locale dal 1° febbraio 2021 (cioè alla scadenza). Alla luce dei fatti esposti chiedo se alla data prescritta è tenuto al rilascio del locale e se ha diritto (nel caso vada via) ad una congrua buonuscita, tenuto conto che il rendimento economico del locale è cresciuto notevolmente da quando ha cominciato l’attività; se è applicabile alla fattispecie in questione il Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79, art. 52 e ss. entrato in vigore 21/06/2011, con il quale il contratto deve intendersi della durata di 9+9. (Vedi Sentenza Corte di Appello di Roma Sez. Spec. agr. del 2015 n. 1548).

Lettera firmata

La disciplina delle locazioni d’immobili ad uso diverso da quello abitativo, ovvero ad uso commerciale, è prevista nella Legge 392/1978, agli artt. 27 ss., oltreché nel Codice Civile. In merito alla durata del contratto di locazione, l’art. 27 della Legge citata prevede una durata non inferiore ad anni 6, rinnovabile, salvo disdetta, per ulteriori 6 anni (art. 28), mentre tali limiti sono elevati a 9 anni per le attività alberghiere o teatrali, come da novella introdotta dal D.Lgs. 79/2011. In ordine, poi, alla cd. indennità d’avviamento, l’art. 34 co. 1 della Legge citata prevede un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone locativo, allorché la cessazione del rapporto di locazione non sia intervenuta a causa di “risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore” o a causa di procedure concorsuali. Inoltre, al conduttore è dovuta un’ulteriore indennità qualora “l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente” (art. 34 co. 2 Legge cit.). Qualora penda un’azione di rilascio dell’immobile locato, il conduttore potrà eccepire il previo pagamento dell’indennità di cui al co. 1 dell’art. 34, mentre l’ulteriore indennità di cui al co. 2 deve corrispondersi all’inizio del nuovo esercizio. Per ottenere dette indennità, salvo accordo con la proprietà, il conduttore dovrà agire in Tribunale.

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