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Condominio

Regole del condominio, quando sono ignorate

05 agosto 2019
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nel 1977 ho comprato un appartamento in condominio, che si affaccia su un parco di 2500mq. Il notaio mi ha letto e fatto controfirmare il regolamento condominiale contrattuale, in cui si vietava il parcheggio nel parco e soprattutto la detenzione di cani nel palazzo.  Fino a un paio di mesi fa, tutti hanno rispettato il regolamento; ora un condomino, che è proprietario di una mansarda, ha affittato ad una famiglia, che possiede un cane,  che di giorno viene lasciato solo in casa, perché due ragazze vanno a scuola e la madre al lavoro. Non le dico il concerto del cane, che spesso è replicato fino a notte tarda, voglio dire alle 03, il sabato sera. Che fare? Può la sentenza della cassazione annullare un regolamento contrattuale, accettato da tutti i condomini? Può la sentenza essere retroattiva?
Lettera firmata

La massima giurisprudenza di legittimità ha sancito, già da tempo, che “è inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà e, quindi, giuridicamente nullo”. Tale considerazione giuridica è stata poi tradotta nella L. 220/2012 che ha modificato l'articolo 1138 del Codice civile, disponendo che «le norme del regolamento» condominiale «non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Più recentemente, nel 2013, la Suprema Corte ha imposto di ritenere che “l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle cose" ma "debba essere riconosciuto come essere senziente". Dunque nessun regolamento condominiale può impedire la detenzione di animali domestici, così come è nulla qualsiasi deliberazione assembleare che risulti essere a discapito degli animali domestici (per esempio, il divieto di utilizzo delle scale condominiale, dell’ascensore o di spazi comuni del condominio). Solamente il locatore può impedire al locatario di introdurre all'interno della casa affittata qualsiasi tipo di animale domestico; e ciò in quanto la legge non gli impone imperativamente di astenersi da una tale clausola in sede di stipula del contratto di locazione. In ogni caso il proprietario dell’animale è tenuto ad impegnarsi il più possibile affinché quest’ultimo non sia causa di problemi; e qualora la situazione di “rumore” diventi assolutamente insopportabile sarà possibile agire civilmente contro i proprietari per l’illecito di cui all’art. 844.

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