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La concessione di una cappella cimiteriale viene incisa da un testamento?

22 marzo 2021
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Nel 1996 il nostro Comune dava in "concessione" a papà, per la durata di 99 anni, una cappella cimiteriale a 6 loculi. L'art. 5 della suddetta concessione dice: "avranno diritto al sepolcro nella tomba gentilizia oltre all'assegnatario anche coloro che sono legati da vincoli di parentela o affinità". Con testamento olografo del 23.1.2000 (pubblicato) nostro padre insieme ad altro, disponeva "che la mia cappella cimiteriale sia comune a tutti e tre i miei figli e solo loro avranno diritto ad essa". Al Comune se ne deve inviare copia? Chiedo se detto testamento è efficace per escludere parenti e affini dalla sepoltura nella cappella. Efficacia che a parere di chi scrive è avvalorata dalla Sentenza n. 6840/2013-Sez.II-Tar Lazio, Roma, la quale nella sintesi dice "La P.A., una volta rilasciata la concessione, non può discutere la volontà del titolare della stessa in ordine a chi debba esservi seppellito", ecc. e che pertanto è prevalente la volontà del titolare della concessione in qualsiasi modo manifestata, anche per via testamentaria.

Lettera firmata

Il diritto al sepolcro (o “ius sepulchri”) è un complesso di situazioni giuridiche, corrispondente a distinti ed autonomi diritti, che può anche nascere dal rilascio di una concessione amministrativa, da parte della Pubblica Amministrazione, di un’area del terreno demaniale in un cimitero pubblico, che consente al privato (cd. assegnatario) di realizzare, al di sopra o al di sotto del suolo, una costruzione destinata a raccogliere e custodire i suoi resti mortali e quelli dei suoi cari.
Nel sepolcro familiare, o gentilizio, l’identificazione dei soggetti titolari è fatta in base alla volontà del concessionario originario e in stretto riferimento alla cerchia dei suoi familiari. In particolare, la volontà dell’assegnatario è preminente, tenuto presente che il diritto al sepolcro si presume familiare (“Sibi familaeque suae”, su tutte Cass. Sez. II Civ. n. 1789 del 29.1.2007) e l’uso delle sepolture private “è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia” (v. art. 71 co. 1 R.D. n. 1880 del 21.12.1942, ripreso dall’art. 94, co. 1, previdente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 803 del 21.10.1975 e confermato dall’art. 93 co. 1 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.1990).
L’indicazione dei familiari aventi diritto alla tumulazione nel sepolcro di famiglia, qualora non sia fatta già dall’assegnatario, è demandata ai regolamenti (o alle concessioni) comunali, i quali indicano i criteri per stabilire chi dei familiari ne abbia il diritto. Qualora, invece, vi sia una chiara indicazione dell’assegnatario, questa si considera prevalente.
Ovviamente, tale volontà può essere espressa anche per mezzo di un testamento, mentre l’ampiezza (o l’elasticità) della clausola del regolamento (o della concessione) comunale che indica i beneficiari impone, con maggior rigore, di considerare primaria la volontà (e l’indicazione) dell’assegnatario.
D’altronde il quid pluris concesso alla volontà del titolare lo si nota anche laddove la concessione comunale, nell’assenza di disposizioni contrarie dell’assegnatario, preveda la libera trasmissione a terzi, anche non legati ius sanguinis al titolare, del diritto alla tumulazione. In tal caso, la giurisprudenza non solo considera preminente il volere dell’assegnatario, ma, anche dove questo sia assente, ammette la trasmissione (o la disposizione) del diritto solo ai familiari stretti del defunto titolare (v. Cass. 1789/2007 cit.)

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