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Frate Indovino

Eredità

L’istanza di verificazione

15 ottobre 2021
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Ho riscontrato nel tempo fa una firma contraffatta in una pagina della mia fideiussione omnibus stilata per un mutuo intestato a mio marito, che è deceduto 2019. Io ho ereditato il mutuo ed il conto collegato. Ho sempre pagato per onor di firma. Ho fatto una prima valutazione con un perito calligrafico su una copia del contratto, richiesta con Pec. Conferma il falso. Ho due figli minori e ho fatto l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Come posso procedere con la banca per chiedere chiarimenti e, soprattutto, ho la possibilità che venga annullata la mia fideiussione?

Lettera firmata

In presenza di un documento (un contratto, una scrittura privata, ecc.) falsamente sottoscritto occorre immediatamente far sapere a chi voglia far valere quel documento, ad esempio per ottenere il pagamento di quanto ivi previsto, che la firma è falsa, in quanto non apposta dalla persona il cui nome appare nella scrittura.
È opportuno che il disconoscimento venga fatto per iscritto, ad esempio tramite raccomandata a/r da inviare a chi detenga (o conservi) il documento, in modo da precostituirsi una prova del disconoscimento.
Fatto ciò, sarà colui che ha interesse a far valere quel documento sottoscritto a dover dimostrare l’autenticità della firma, attivando - ad esempio - una procedura di verificazione della scrittura privata, a norma dell’art. 216 c.p.c., consistente nel raffrontare la scrittura contestata con altro/i documento/i la cui autenticità non è stata messa in discussione.
Detta istanza può essere promossa anche dalla parte che abbia interesse ad accertare la falsità della firma apposta sul documento e pure da parte degli eredi del presunto firmatario.
Qualora, invece, il documento sia stato prodotto in giudizio, la parte che vuol far valere la falsità della firma dovrà proporre, entro la prima difesa utile, istanza di disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., e la controparte, se intende avvalersi del documento, similmente a quanto anzidetto, dovrà presentare istanza di verificazione.
Infine, qualora si tratti di atti pubblici, ovvero redatti da un Notaio o un pubblico ufficiale, secondo i dettami di cui all’art. 2699 c.c., per accertare la falsità della firma, si dovrà proporre la querela di falso, a norma degli artt. 221 ss. c.c.

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