Ho scoperto in un vecchio comò della mamma un buono postale per il quale, al momento della riscossione, le Poste italiane da me interpellate hanno risposto che “il titolo in questione era caduto in prescrizione”.
A ragione della loro tesi hanno invocato il DPR 29.3.1073, Nr. 156, Art. 176, il Decreto del Ministero del Tesoro 19.12.2000, il Decreto del Ministero dell'Economia 5 dicembre 2003, nonché il DPR 30 dicembre 2003, Nr. 398 recante il Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di debito pubblico, art. 23, che fa inequivocabilmente rinvio, per quanto attiene i termini di prescrizione alle insuperabili disposizioni del Codice Civile.
È possibile una soluzione a tale mio problema trattandosi di risparmi personali?
Lettera firmata
I buoni fruttiferi postali in forma cartacea e nominativi si prescrivono a favore dell’Emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. La prescrizione del titolo fa venir meno il diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati. Dalla lettura del suo quesito non è dato sapere a quando risale esattamente il buono da lei rinvenuto nel comò di sua madre, ma oltre a richiamare la normativa già citatale da Poste Italiane credo che possa essere per lei esauriente conoscere ulteriori dati. Secondo la L. n. 166/2008 si prevede che trascorsi i dieci anni dalla data di scadenza l’importo dovuto ai beneficiari dei “bfp” emessi dopo il 14 aprile 2001 sia versato in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze. Diversamente da questa disciplina prevista per i buoni cartacei, i “bfp dematerializzati” non possono cadere in prescrizione in quanto vengono rimborsati alla scadenza e l’importo complessivo è accreditato automaticamente sul conto di regolamenti dell’intestatario.