Servizio Clienti (+39) 075 5069369
Email info@frateindovino.eu

L'attualità e gli approfondimenti dal mensile

Frate Indovino

Finanze

Il trasferimento in Italia dei soldi

25 settembre 2019
Condividi
guadagnati dal padre in Svizzera.



Nel 2009 ho trasferito sul mio conto bancario una somma che era depositata in una banca elvetica, in quanto risparmi accumulati da mio papà, che aveva lavorato lì per 21 anni. Mio papà, oggi molto anziano, mi chiede sempre se per quel trasferimento, da lui autorizzato, ci possano essere delle conseguenze, visto che i soldi non erano stati mai dichiarati al fisco. Io non penso, perché il trasferimento è avvenuto attraverso canali ufficiali e ad oggi nessuno mi ha chiesto niente. Posso stare tranquillo ? oppure devo compiere qualche azione fiscale?

Lettera firmata

Il concetto fondamentale per capire se è necessario dichiarare i redditi esteri anche in Italia è il concetto di residenza fiscale, definito dall’art. 2 co.2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo il quale, “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 04/05/1999” . In quest’ultimo caso il contribuente sarà di diritto considerato residente in Italia, salvo prova contraria che dovrà fornire egli stesso. Le condizioni sopra citate sono alternative tra loro, nel senso che è sufficiente che ricorra una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia, e quindi debba dichiarare qui tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti, secondo il principio della “wordwide taxation”. A seconda che sia o meno fiscalmente residente in Italia, un soggetto che ha lavorato all'estero può trovarsi in due diverse situazioni: 1) Il contribuente risulta residente fiscalmente all’estero: in questo caso dichiarerà i redditi esteri e pagherà le eventuali imposte dovute soltanto nel Paese straniero; 2) Il contribuente risulta residente fiscalmente in Italia: se il contribuente nonostante la residenza estera non possiede i requisiti per essere considerato fiscalmente residente nel Paese straniero dovrà dichiarare in Italia i redditi esteri e dovrà dichiarare gli stessi redditi anche nel Paese straniero. In questa ipotesi, però è bene sottolineare che esistono molti trattati bilaterali stipulati tra l’Italia e i Paesi stranieri volti ad evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti all’estero, disciplinando le singole pretese impositive di ogni stato. Con la Svizzera tale convenzione è stata firmata a Roma il 28 aprile 1978.

Calendario

Richiedi subito la tua copia del Calendario

Sono presenti degli errori. Assicurati che i campi siano completi e corretti e reinvia il modulo.
Grazie ! La tua richiesta è stata inoltrata con successo. Ti contatteremo al più presto.