Dal 1° ottobre 2007, quale colf, lavora per mio conto (mia moglie è salita in cielo nel luglio 2006) una signora rumena che in aprile 2017 raggiungerà i 60 anni di età e potrebbe chiedere la pensione in Romania, dove ha lavorato circa 25 anni. Ma poiché le verrebbe liquidata una pensione di circa 200 euro, vorrebbe attendere il raggiungimento del 65° anno di età, continuando a lavorare in Italia, in regola ovviamente, sempre con i contributi obbligatori previdenziali che verso fin dall’assunzione, per chiedere l’assegno sociale che già in atto è di € 488,00.
Il marito prende una pensione di circa 4.000,00 euro l’anno ed è proprietario di un piccolo appartamento di circa 60 mq. La colf ha eletto la sua residenza a Palermo, fin dalla sua assunzione, come risulta da atto ufficiale del Comune di Palermo.
Lettera firmata
Sussistono regolamenti comunitari che prevedono la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi dell'Europa. Per l'assicurato che ha svolto attività lavorativa in Italia e in un Paese comunitario, il diritto alla pensione viene accertato con il sistema della totalizzazione ossia, sommando i periodi di lavoro svolti in Italia e all'estero. L'importo della pensione viene così determinato da ogni Paese, in proporzione ai periodi assicurativi in esso maturati. La totalizzazione ha lo scopo di perfezionare il diritto alla pensione sommando i periodi assicurativi italiani ed esteri (comprensivi di ogni tipo di contribuzione: obbligatoria, da riscatto, volontaria e figurativa), senza che sia necessario il trasferimento dei contributi da un Paese all'altro. La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se non c'è questo periodo minimo, i contributi vengono utilizzati comunque dall'Ente previdenziale dell'altro Stato. Il periodo minimo, in Italia e nei paesi europei è pari a 52 settimane. Quando il diritto è raggiunto con la totalizzazione, il calcolo della pensione viene effettuato in "pro-rata", cioè limitatamente ai soli periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la prestazione. I periodi di lavoro svolto in Italia ed all’estero non devono essere coincidenti.
La totalizzazione non è possibile qualora il richiedente sia già titolare di un’altra pensione, o comunque abbia raggiunto i requisiti minimi per beneficiare del trattamento pensionistico in un altro Stato U.E.