Per mio figlio è stata chiesta interdizione da P.M. su segnalazione del CIM poiché rifiutava le cure.
Noi genitori ci siamo opposti perché nel frattempo nostro figlio è stato inserito in comunità dove ancora si sta curando.
Il giudice ha nominato tutore provvisorio il padre, disposto una CTU e nominato a sua scelta il perito e ha depositato la CTU che è stata già liquidata da noi genitori. Passato un anno per rinvii giudiziari l’attuale giudice ha chiesto una nuova CTU con altro perito a sua scelta.
Le spese della precedente CTU e di questa ulteriore ci competono?
Già siamo amministratori di sostegno con questo provvedimento, possiamo far curare se si rifiutasse?
Lettera firmata
L'amministrazione di sostegno è un istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare le persone inferme o disabili, con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire. Pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, grazie all'amministrazione di sostegno non necessitano di ricorrere a istituti ben più limitanti come l'interdizione o l'inabilitazione. A detti istituti si dovrà ricorrere solo quando l'istituto dell'amministrazione di sostegno si riveli inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario. È evidente che Vostro figlio, rifiutando di curarsi, ha dato implicitamente avvio alla procedura dell'interdizione che poi è stata chiesta dal Pubblico Ministero. La seconda CTU è stata appunto chiesta dal Giudice per verificare la necessità dell'interdizione. Le spese, come la prima, dovrebbero essere a Vostro carico.