Nel mio condominio accade che la moglie dell'amministratore, nonché il suocero, fanno incetta di deleghe per circa 40 su 110 unità, tanto per raggiungere i 501 millesimi, affinché venga rieletto il proprio parente (marito e genero). Le chiedo se la normativa vigente consente tale pratica.
Lettera firmata
La norma che riguarda il caso in questione è l’art. 67 disp. att. cod. civ. secondo cui ogni condomino può intervenire all'assemblea, anche a mezzo di rappresentante purché munito di delega scritta. Detta norma, comunque, prevede un limite massimo di deleghe che una singola persona può raccogliere nel contesto di condomini con un determinato numero di partecipanti per cui “se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”. Le rammento, però, che i regolamenti condominiali possono contenere limiti più stringenti, quindi le suggerisco di fare anche una verifica sul punto. La medesima norma prevede che qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea. Tenga presenti gli aspetti normativi di cui sopra e qualora lei ravvisi delle inosservanze o, peggio, si ritenesse danneggiato da condotte non conformi alla legge può sempre rivolgersi all’autorità giudiziaria a sua tutela.