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Frate Indovino

Casa

Quando la stabilità dell’edificio è compromessa

25 settembre 2019
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Sono proprietario di una casa nel centro storico di un paese di montagna in Abruzzo.
Un mio vicino di casa col quale condivido dei muri portanti dell’abitazione stessa, a seguito della ristrutturazione del tetto, ha inglobato parte dello stesso e della canna fumaria di mia proprietà, non rispettando le altezze dell’edificio, come indicato nel progetto approvato. Si fa presente che è stato innalzato un cordolo per il sostegno del solaio, di un carico tale, da compromettere l’intero fabbricato, già posto in un’area notoriamente sismica. Le chiedo cortesemente un consiglio sulle azioni da intraprendere per salvaguardare la mia proprietà: meglio richiedere i danni al proprietario dello stabile che ha impropriamente ristrutturato l’immobile, o meglio sarebbe rivolgermi alle autorità di competenza?

Lettera firmata

Si tratta innanzitutto di verificare se il muro di cui lei parla ha comportato una costruzione in appoggio oppure una costruzione in aderenza. Nel primo caso, il muro che sta sul confine viene utilizzato da entrambe le costruzioni. Per tale situazione l’art. 874 cod. civ. prevede una “comunione forzosa” per cui il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino. Nel caso delle costruzioni in aderenza, invece, si applica l’art. 877 cod. civ. per cui il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente. Nel caso che la riguarda, posto che potremmo essere in presenza di una sopraelevazione di uno degli edifici in aderenza, la Cassazione ne ha sancito la legittimità, salvo l’onere di accertare che la sopraelevazione stessa non dia luogo a intercapedini dannose. Ovviamente se lei ha subito un danno a causa della costruzione in parola potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli stessi.

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