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Frate Indovino

Casa

Il diritto di proprietà

15 ottobre 2021
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Il mio vicino ha rialzato di un piano la sua casa causando ombra nel mio orto-giardino e su 2 facciate della mia casa per oltre 6 mesi all’anno, dai primi di ottobre a fine marzo, visto che la sua casa si trova a Sud-Ovest. Prima si potevano stendere i panni ad asciugare, ora non più! Il sole è sparito. Vorrei sapere se avrei potuto o posso fare qualcosa nei suoi confronti. Purtroppo le distanze ci sono, 4 metri dal muretto di mia esclusiva proprietà. Grazie infinite, un abbonato.
                                           
Lettera firmata

Le distanze tra edifici sono disciplinate dagli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c.
L’art. 873 stabilisce che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Al netto di tali distanze, che - se violate - ingenerano tutela, l’art. 832 c.c., in tema di proprietà, stabilisce che: “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” e, conseguentemente, sono vietati comportamenti atti a “nuocere o recare molestia ad altri” (art. 833 e 844 c.c.).
In linea generale, poi, l’art. 2043 c.c. fissa il principio del cd. neminem laedere, in base al quale chi cagiona ad altri un danno ingiusto, è tenuto a risarcirlo.
Tutto questo comporta che il diritto di proprietà, quale libero ed esclusivo godimento e disponibilità del proprio bene, non può essere, da altrui condotte, alterato o leso, pena il risarcimento dei danni.
Il rispetto delle distanze è un genus della tutela della proprietà, la quale può anche essere lesa da altre condotte, le quali, pur rispettose delle predette distanze, possono arrecare pregiudizio.
Qualora il danno (o i danni) vengano dimostrati, il proprietario, attore in giudizio, potrà ottenere una pronuncia che, da un lato, inibisca la lesione o l’alterazione del proprio diritto e, d’altro lato, risarcisca il pregiudizio subìto.

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