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Condominio

Videosorveglianza

25 settembre 2019
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In un condominio di 5 palazzine, in quella in cui abito, a seguito di un furto, il capo scala ha convocato una riunione con all’ODG la sicurezza della palazzina. Eravamo presenti 10 condomini di scala su 13.
Abbiamo deliberato di installare un sistema di video sorveglianza. Dopo indagine con più preventivi sempre in assemblea di scala e senza la partecipazione dell’amministratore, veniva scelto un tipo di video sorveglianza. Formalmente ha valore?

Lettera firmata

La giurisprudenza ha definito l'amministratore come “un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza”. Ed è nell’ambito di un contratto di mandato che deve essere inquadrata la questione della partecipazione all’assemblea da parte dell’amministratore. È indubbio che il mandatario dei condomini ha un potere d’impulso che si sostanzia nel potere/dovere di convocare l’assemblea. La presenza dell'amministratore non è contemplata dal codice come obbligatoria, tuttavia vi sono casi in cui la sua presenza è doverosa. In via generale si può affermare che l’amministratore deve partecipare all’assemblea tutte le volte in cui la sua presenza è necessaria per chiarire aspetti della gestione che egli, nella sua veste di legale rappresentante del condominio, conosce in modo approfondito e comunque meglio dei condomini. Il codice civile non contempla la presenza dell'amministratore come requisito per la validità della delibera.

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