Abito in un condominio nell'appartamento di mia proprietà. L’assemblea ha deciso di affittare uno scantinato condominiale, non utilizzato, al prezzo di 500 euro annuali. Ho richiesto tale locale, versando la relativa somma. In sede di consuntivo, l'amministratrice ha stornato ai condomini, individualmente, la somma dell'affitto, ma non riconoscendomi la mia quota millesimale (come proprietaria di parti comuni). L’ha distribuita a loro, adducendo, che se mi avesse dato la mia parte, di fatto non avrei più pagato l'intera cifra annuale, pari a 500 euro.
È corretta la decisione dell'amministratrice?
Lettera firmata
Per principio generale la locazione, la cessione della proprietà e/o dell’usufrutto di un bene comune condominiale producono degli utili a favore di tutti i condomini. L’art. 1118 cod. civ. prevede che la ripartizione di tali guadagni tra tutti i comproprietari di tali beni è proporzionata al valore del piano o porzione di piano che appartiene a ciascuno, salvo che il titolo non disponga altrimenti. Ad integrare tali norme interviene l’art. 1117 cod. civ. che contiene un’elencazione meramente esemplificativa dei beni e dei servizi che debbono considerarsi comuni. Ciò vuol dire che in relazione a tutte le parti comuni il singolo condomino avrà diritto di partecipare agli utili da esse, eventualmente, prodotti in ragione della quota millesimale di proprietà, salvo diverso accordo. Ciò vuol dire che al momento della cessione o della locazione tutti gli interessati potrebbero decidere di ripartire i profitti, ad esempio, in parti uguali. Nel caso che la riguarda, alla luce di quanto sostenuto dall’amministratore di condominio, deduco che sia prevista una regola specifica o nel regolamento condominiale o nel titolo.