Spese di condominio da ripartire extra quote millesimali
25 settembre 2019
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Vorrei sapere se ci sono e quali sono, le spese condominiali che possono essere ripartite in parti uguali tra condomini proprietari e non in base alle quote millesimali.
Lettera firmata
Sul punto, l’art. 1123 cod. civ. prevede delle regole molto semplici e di buon senso. Al primo comma si prevede che si dividono in misura proporzionale le spese che concernono la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio, la prestazione dei servizi nell’interesse comune e le innovazioni. Ad esempio, le spese per compenso dell’amministratore e per la polizza assicurativa dello stabile. Al secondo comma si prevede, invece, che in caso di utilizzo differente di un bene, le relative spese sono ripartite in misura proporzionale all’uso che ciascuno può farne. Per fare un esempio, i proprietari di negozi al piano terra, non sono tenuti a partecipare alle spese di illuminazione delle scale che conducono agli appartamenti posti ai piani superiori. Da ultimo, il terzo comma prevede che qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. Le faccio notare, tuttavia, che la norma sopra citata fa salve eventuali “diverse convenzioni”, quindi occorre sempre leggere bene l’atto d’acquisto delle singole unità immobiliari oppure il regolamento predisposto dall'originario proprietario poiché vi si potrebbe trovare un criterio di ripartizione convenzionale diverso rispetto a quello legale previsto dalla norma citata.