In un codominio a schiera di 7 blocchi sono proprietario di un appartamento di 80 millesimi e di una cantina di 14 millesimi posizionata nel blocco successivo al mio appartamento. Nella cantina sono stati ricavati servizi igienici e una fossa biologica serve questi servizi e quelli di altri 3 appartamenti che hanno invece la cantina sottostante senza servizi. I condomini pretendono che io paghi le spese di spurgo del pozzo in base ai millesimi della mia cantina e dell'appartamento anche se questo non è servito dal pozzo. Chi ha ragione?
Lettera firmata
Il criterio di ripartizione delle spese è disciplinato dall'art. 1123 c.c. il quale dispone che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio – e il pozzo rientra tra le parti comuni – sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Se si tratta poi di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia opere destinate a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.