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Frate Indovino

Condominio

Ripartizione Spese Mansarda

25 settembre 2019
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Il proprietario del 3° ed ultimo piano è anche proprietario della mansarda sovrastante. Costui si è rivolto all’amministratore lamentando che nella sua mansarda si verificava della condensa. L’amministratore ha mandato l’impresa la quale ha realizzato una cappa con sfiato sul tetto. Questa cappa secondo l’impresa esisteva già. Noi condomini abbiamo dei dubbi. Sta di fatto che la sistemazione di sfiato, sostituzione tubo di scarico, e la cappa in lamiera è costata 369,60 euro, ed è stata addebitata a tutti i condomini (siamo in 14). Ci chiediamo se è giusto dato che la mansarda non è in comune con gli altri condomini. Al nostro reclamo l’amministratore dice che è giusto così. Cosa dice la legge?

Lettera firmata

Della ripartizione delle spese condominiali si occupa l'art. 1123 c.c. il quale dispone che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Ritengo che nel caso di specie debba essere applicato altresì l'art. 1126 c.c. che dispone circa i lastrici solari a uso esclusivo, ma che può essere applicato anche per il caso che qui ci occupa. Tale norma dispone infatti che “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.

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