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Condominio

Ripartizione spese in base all’uso del passaggio?

25 settembre 2019
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Sono proprietario di parte di ex-villa con accesso da passaggio condominiale alle tre unità abitative, due di proprietà di altro condomino. Il passaggio, in parte comune, è usato dal sottoscritto come ingresso pedonale, mentre gli altri due lo usano come passo pedonale e carrabile per parcheggio di auto in resede di proprietà esclusiva. L’accesso alle tre abitazioni avviene da un cancello in ferro ad apertura manuale: per le ragioni sopra esposte (passo pedonale e carrabile) ha necessità di frequente manutenzione. Dopo 8 anni di uso “intensivo” da parte dei due condomini, la chiusura del cancello deve essere riparata; è necessario procedere ad opere murarie (inserimento di longarina) e di riallineamento delle ante (fabbro).
Le spese sono da ripartire in base all’uso che ciascuno fa del cancello o si devono dividere in tre quote uguali da caricare ad ogni unità abitativa?

Lettera firmata

Il diritto che Voi proprietari esercitate e che compete alle singole unità abitative è una servitù di passaggio. Trattasi di un diritto reale di godimento che attribuisce a ciascun proprietario il potere, per l’appunto, di godere in ugual misura ed in reciprocità del passaggio comune, pedonale o carraio che sia. Poco importa che il proprietario di ogni singola unità abitativa, titolare del diritto di servitù, ne faccia uso o meno. Ciò che conta è che esso competa ad ogni singola unità, come nel Vostro caso. La servitù di passaggio attribuisce a ciascuno di Voi, indistintamente ed in via solidale, il diritto di usare anche il cancello di accesso. A prescindere che qualcuno lo usi di più o di meno e dal fatto che taluno entri in auto ed altri entrino a piedi, resta il fatto che ogni singola unità abitativa ne può beneficiare a priori. Ciò significa che le spese che riguardano non solo la manutenzione del cancello, ma anche quelle relative ad ogni manufatto o struttura che riguardi il passo, tanto più quelle di ordinaria manutenzione come quelle da Lei descritte, devono essere equamente ripartite pro quota tra i proprietari delle singole unità abitative cui il diritto di godimento compete.

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