Il condominio in cui abito è composto da tre palazzine. Solo una di queste ha l’ascensore. Il vecchio amministratore ha lasciato dei debiti. Nell’assemblea condominiale del 2016 a cui non ho potuto partecipare è stato deciso all’unanimità di pagare delle spese arretrate legate all’ascensore servendosi del fondo cassa. Dal momento che il fondo cassa è comune alle tre palazzine e che solo una di queste ha l’ascensore non lo trovo corretto. Tanto più che il punto non era all’ordine del giorno. Cosa posso fare?
Lettera firmata
L’art. 1135 cod. civ. parla di un “fondo speciale” con la funzione di accantonare delle somme di denaro in vista di determinate spese deliberate dall’assemblea per opere straordinarie. Peraltro, la L. n. 220/2012 ha istituito l'obbligatorietà di tale fondo (per le opere di manutenzione straordinaria). L’assemblea non può decidere l'istituzione di tale fondo senza una specifica e attuale destinazione, né l'amministratore può disporre delle somme confluite nel fondo in modo non conforme alla loro precisa destinazione. Questa regola vale relativamente all'assemblea che vota a maggioranza, poiché ove deliberato da tutti i condomini all'unanimità, l'assemblea condominiale può stabilire l'istituzione di un fondo comune per i più disparati capitoli di spesa, cosa che a quanto pare è avvenuta nel suo condominio. Una via che si potrebbe percorrere è quella di impugnare la deliberazione perché ha riguardato un tema che non era stato inserito nell’ordine del giorno così come previsto all’art. 1137 cod.civ. per cui contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.