Modalità per lavori di messa in sicurezza di un fabbricato
25 settembre 2019
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Ho un appartamento in fabbricato (15 condomini) oggetto di O.S. di sgombro. Il PRG comunale concede la sola ristrutturazione, fronte strada, e la demolizione totale della parte interna con ricostruzione. L’assemblea a maggioranza di voti approva la ristrutturazione e ricostruzione e sempre a maggioranza di voti il relativo progetto. Il Comune dà pure parere favorevole, ma non avendo pagato gli oneri, non possediamo ancora il “P. a C.”. Intanto, alcune crepe hanno indotto l’amministratore a richiedere la messa in sicurezza del fabbricato. Per ragioni di convenienza si vuole intervenire anticipando parte dei lavori di ristrutturazione, demolizione/ricostruzione, e mettere in sicurezza quelle parti pericolanti.
Le delibere prese a maggioranza dei voti sono sufficienti per iniziare detti interventi, o occorre l’unanimità dei consensi dei condomini, giacché alcuni di essi non hanno mai partecipato alle riunioni?
Con un “P. a C.” non ancora ritirato, possiamo iniziare detti interventi, anche se giustificati dalla messa in sicurezza del fabbricato? Oppure occorrono altre autorizzazioni?
Lettera firmata
Il codice civile distingue gli interventi manutentivi in ordinari e straordinari. I primi devono essere decisi dall’amministratore in forza del potere a questi conferito dall'art. 1130, co. 1 n. 3 c.c. I secondi, invece, devono essere deliberate dall’assemblea. Si tratta di lavori sorti a seguito del verificarsi di una situazione non preventivata e causata da un evento imprevedibile. In tali casi l'art. 1135 co. 4, c.c. dispone che la decisione sul da farsi spetta all’assemblea dei condomini che esprimerà il proprio volere con un’espressa delibera ad hoc. Tale regola viene però derogata nel caso in cui detti lavori debbano essere eseguiti immediatamente a causa della loro urgenza. In tali casi l’amministratore dovrà ordinare l'esecuzione dei lavori e poi riferire all'assemblea i motivi che ne hanno determinato l’urgenza. Va inoltre aggiunto che devono essere considerati lavori straordinari anche tutte quelle opere che comportano oneri di spesa considerevoli per i condomini. Per questi ultimi l'art. 1136, co. 4 c.c. dispone che la deliberazione sia assunta dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio. Per gli interventi invece di normale entità il codice civile non prevede un quorum particolare così che troverà applicazione il comma 3 del medesimo articolo e, come quasi sempre accade, l’assemblea riunendosi in seconda convocazione potrà deliberare i lavori di manutenzione straordinaria con una maggioranza semplice ovvero con l’approvazione della "maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”.