L’amministratore mette in conto e i condomini pagano
25 settembre 2019
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Dopo nemmeno tre anni dal rifacimento della grondaia perché pericolante l'appartamento sottostante ha subito infiltrazioni.
L'amministratore dello stabile ha fatto intervenire un'altra impresa, essendo il proprietario della prima attività andato nel frattempo in pensione, e per questo motivo addebita a noi condomini il costo per la sistemazione della grondaia.
E' giusto?
Lettera firmata
Anche se la grondaia non è specificamente menzionata dall'art. 1117 c.c. non vuol dire che essa non debba essere considerata bene di proprietà comune. È utile ricordare, infatti, che dottrina e giurisprudenza sono concordi nello specificare che l'art. 1117 c.c. contiene un'elencazione meramente esemplificativa, e non tassativa. Non vi è dubbio che, in ragione della sua funzione di convogliare a terra le acque meteoriche cadute sul tetto, la grondaia deve essere considerata di proprietà comune a tutti i condomini. Ai sensi dell'art. 1123, primo comma, c.c. “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.