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Frate Indovino

Condominio

Contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese

25 settembre 2019
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Abito all’ultimo piano di un condominio (80 unità abitative) costruito nel 1960 con fonte di riscaldamento centralizzato, senza la benché minima coibentazione. Sia la legge DLGS n° 102 art. 9 comma 5, lettere c)d), sia la norma UNI 10200 non fanno alcun riferimento alle caratteristiche di esposizione dei singoli appartamenti e quindi i proprietari degli appartamenti che presentano maggiori superfici esposte all’ambiente esterno (solaio, frontespizio, tetti piani, ecc.) si troverebbero a pagare, con il sistema di ripartizione del calore basato sull’effettivo prelievo volontario del singolo condomino, cifre sensibilmente più elevate di quelle pagate in precedenza in assenza del sistema di ripartizione del calore.
Domande:
1. l’assemblea condominiale può suddividere le spese dirette compensando gli alloggi maggiormente sfavoriti prevedendo l’aggiunta del calcolo di opportuni coefficienti correttivi che applicati alla lettura dei ripartitori di calore ridurrebbero artificiosamente il consumo delle unità immobiliari più esposte che fanno da “cappotto” a tutte le altre (caso tipico: l’ultimo piano dell’edificio)?
2. trattandosi di una innovazione agevolata, quale deve essere la percentuale di millesimi necessaria nell’assemblea condominiale in 2a convocazione per approvare che il totale dell’energia termica utilizzata (costi diretti) venga suddivisa in relazione agli effettivi prelievi volontari del singolo condomino senza fattori di compensazione per gli alloggi che si trovano in condizioni più sfavorevoli?
3. le varie leggi e norme che sono state finora emesse impongono l’obbligo di coibentazione del sottotetto, del frontespizio e dei tetti piani?

Lettera firmata

Il DLgs 102/2014 di attuazione della direttiva 27/2012/UE stabilisce che entro il 31 dicembre 2016 nei condomini riforniti da una fonte di riscaldamento centralizzata, è obbligatoria l’installazione di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore. Per avere una corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
Nello specifico l'art. 9 del predetto decreto, rubricato “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici” dispone l'obbligatorietà dell'istallazione, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, entro il 31.12.2016 di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Nel caso in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile dovranno essere istallati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali. La norma tecnica UNI 10200 in merito al riparto delle spese di riscaldamento stabilisce che si deve determinare dapprima l’importo complessivo delle spese che riguardano il riscaldamento e poi gli addebiti (in parte fissi e in parte variabili) che competono agli utenti.
Di recente è stata emanata la UNI 10200, norma tecnica elaborata dalla Commissione Tecnica 803 del CTI a supporto delle disposizioni legislative in materia di ripartizione delle spese. La norma fornisce i criteri per ripartire la spesa totale di riscaldamento e si applica agli edifici di tipo condominiale dotati di impianti termici centralizzati. Detta norma distingue i consumi volontari di calore delle singole unità immobiliari, da tutti gli altri consumi involontari. Molto importante ricordare che la UNI 10200 è stata pubblicata nel rispetto del principio secondo cui ciascun utente paga in base a quanto effettivamente registrato. Tale principio è contenuto in una norma imperativa e pertanto non derogabile nemmeno con l’unanimità dei condomini. L’energia termica utile prodotta viene quindi suddivisa in base ai consumi volontari (quota variabile), ossia quelli dovuti all’azione volontaria dell’utente mediante i dispositivi di termoregolazione; consumi involontari (quota fissa), ossia quelli indipendenti dall’azione dell’utente e cioè le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento (i millesimi di potenza termica installata o i millesimi di fabbisogno).

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