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Condominio

Ascensore in condominio

25 settembre 2019
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Quando un ascensore condominiale ha 4 voti a favore e 2 contro
 
Cosa serve per installare un ascensore esterno (facciata principale, in longitudinale, per 3 piani) in un condominio, composto da 4 scale x 26 condomini (solo sulle 2 centrali si può installare l'ascensore). Chiedo questo per essere sicuro che un qualsiasi giudice non sentenzi poi di rimuoverlo. Noi vorremmo installarlo, tenendo presente che un condomino del secondo piano presenta diverse patologie (cuore-diabete-pressione) e che fa molta fatica a salire le 4 rampe per raggiungere la sua abitazione. Io stesso, che abito al terzo, faccio sempre più fatica (67 anni).
Al presente la scala sul nostro versante serve 6 condomini (2 x piano): 4 sono favorevoli e 2 no (al 1° piano). Dopo l'assemblea condominiale, la richiesta dell’ascensore è stata annullata per il voto contrario dei 2 condomini del 1° piano. Da tenere presente che la spesa veniva supportata da noi 4 condomini. Cosa si può ragionevolmente fare?

Lettera firmata

E’ possibile motivare all’Amministratore e all’Assemblea di condominio la richiesta di installazione dell’ascensore per eliminare le barriere architettoniche, alla luce delle patologie e dell’età avanzata di alcuni condomini , posto che determinate patologie possono comportare una vera e propria disabilità. Si potrebbero cosi applicare le regole di cui all’art. 1120 c.c. – da pochi anni modificato dalla c.d. “riforma del condominio”- per cui i condomini possono  disporre l’ “innovazione” di cui sopra (installazione di un ascensore onde eliminare le barriere architettoniche) con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c., ovvero: in prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Ovviamente sarà l’Amministratore di condominio a garantire l’osservanza dei millesimi e delle maggioranze imposte dalla legge. Nel caso in cui il Condominio si opponga a tale opera, i condomini interessati dovranno rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

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