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Terreno edificabile ai fini delle tasse, ma non si può... costruire.

26 luglio 2019
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Possiedo un appezzamento di terreno ricadente in area fabbricabile zona B con un fronte strada provinciale, di m 14,30 e 30 di profondità (stabilita dal Comune). Adiacente al mio terreno scorre un ruscello: al Comune ho chiesto la distanza di rispetto per potere fabbricare. L’Ufficio Tecnico Comunale ha risposto dicendo che la distanza di rispetto è m 10 dall’argine dello stesso. A seguito di ciò ho chiesto l’annullamento parziale del pagamento di area edificabile. Il Comune ha risposto che da sopralluogo effettuato dall’Uff. Tecnico è risultato che il terreno mantiene l’edificabilità nella misura individuata per il passato. Pertanto è confermato che la superficie edificabile del terreno è uguale a prima e cioè mq 432. Ora non vorrei che un domani all’atto di chiedere la concessione edilizia per edificare, il Comune invocasse la legge sopradetta negandomi l’autorizzazione a costruire a distanza di m 10 come suggerisce la sopracitata legge. Che cosa dovrò fare in merito al pagamento o meno della tassa di terreno edificabile.

Lettera firmata

La disciplina delle distanze delle costruzioni dai corsi d'acqua trova la sua fonte normativa innanzitutto nell'art. 133, lett. a) R.D. 368/1904 che si applica ai corsi d'acqua facenti parte del sistema di bonifica e prevede una distanza minima da 4 a 10 metri a seconda dell'importanza del corso d'acqua; e nell'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904 che invece si applica ai restanti corsi d'acqua e prevede la distanza minima di 10 metri. Il divieto sancito dall'art. 96 lett. f) ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto ad assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche a garantire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione, nonché a impedire le esondazioni delle acque. Quello che si vuole evitare sono i rischi alle persone che potrebbero derivare da una eventuale esondazione. Va altresì detto che il generico rinvio che l'art. 96 fa alla normativa locale assume carattere eccezionale. Tale normativa per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere specificamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza delle costruzione dagli argini e che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa nella normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga. Per quanto riguarda le tasse, la qualifica di area edificabile ai fini dell'Imu prescinde dalle concrete possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo e deriva esclusivamente dall'inclusione del bene nell'ambito dello strumento urbanistico generale.

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