Si può annullare accordo per strada gravata da servitù
25 settembre 2019
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Nel 1996 ho chiuso una causa con un vicino. Riuscimmo a trovare l’ accordo per spalare la neve – di volta in volta – su una strada di mia proprietà di circa 100 m. Tale strada è gravata da servitù di passo a favore del vicino e segnata su una planimetria. Nei successivi anni il vicino ha esteso la servitù, parzialmente in seguito ad una sentenza, portandola a circa 160 mq, non rispettando quindi le misure concordate. Esiste una legge o articolo del codice che prevede l’annullamento di un accordo come il mio?
Lettera firmata
Due sono i casi in cui è prevista l'estinzione della servitù di passaggio. La prima disciplinata dall’art. 1073 c.c. ai sensi del quale “la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per vent’anni”; la seconda disciplinata dall'art. 1055 c.c. in base al quale: “se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo ad istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente”. Nel caso di specie, però, ove a quanto pare la servitù risulta costituita per volontà delle parti e non coattivamente per interclusione del fondo dominante, tale normativa parrebbe non trovare applicazione. Peraltro, secondo la costante giurisprudenza, tale ultima causa estintiva della servitù di passaggio opererebbe con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, anche se sia stata convenzionalmente costituita. Ovviamente sarà onere di colui che intende far sopprimere il passaggio dimostrare il mutamento dello stato di fatto rispetto al tempo in cui è stato raggiunto l’accordo sulla costituzione della servitù. Bisogna poi verificare se siano maturati i tempi per l'usucapione.