I muri di cinta delle abitazioni sono parti comuni rispetto ai terreni di proprietà confinanti?
Lettera firmata
Il nostro codice civile detta una specifica disciplina per muro di cinta. Secondo la Suprema Corte il muro di cinta deva avere le seguenti caratteristiche: 1) deve essere un di muro isolato da altra costruzione; 2) deve essere destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà; 3) la sua altezza non deve essere superiore ai tre metri (Cass. 26 febbraio 1992 n. 2376). Il muro di cinta è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.