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Le erbacce del vicino e i costi dello sfalcio

25 settembre 2019
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Sono proprietario di un terreno che confina con un distributore di benzina di una nota compagnia internazionale. Dal 1990 ad oggi, né i gestori, che negli anni si sono alternati, né la società proprietaria, hanno pulito l’area verde confinante con me. Purtroppo sono costretto ogni due o tre mesi a far tagliare le spine e le erbacce che attraversano la recinzione e si posano sul mio terreno. Devo proprio buttare la spugna per tutta la vita? Cosa posso fare? Mi spetta un eventuale rimborso per gli anni passati?

Lettera firmata

Il codice civile all'art. 892 c.c. dispone che le piante debbono essere poste ad una distanza di almeno 50 cm dal muro di confine. Se viene violata la suddetta distanza legale le piante possono rimanere se non eccedono la sommità del muro e non invadono l’altrui proprietà. Il proprietario del fondo invaso però può esigere l’estirpazione delle siepi piantante ad una distanza minore da quella indicata nell’art. 892 del c.c., così come, in caso di rifiuto, può fare ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia che costringa il vicino al taglio dei rami protesi nel fondo altrui.

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