La mia abitazione è ubicata in zona A; una strada chiusa scorre accanto: è lunga 50 m circa, è in salita, comunale tipo F, larghezza circa 2,5 m. Nel tratto finale si amplia fino a circa 6 m. Di fronte alla mia abitazione 4 anni fa è stata costruita una casa, con una siepe talmente alta che ora supera le mie finestre del piano terra e quelle al 1° piano (circa 4/5 m), togliendoci sole, luminosità; e sulla strada abbiamo fogliame che cade e sporcizia. Bonariamente ho cercato di fare capire al proprietario la problematica, ma senza esito. Cosa prevede la legge, sia per il proprietario in questione sia nei riguardi dell’Ufficio tecnico comunale?
Lettera firmata
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti comunale, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono di regolamenti, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: tre metri per gli alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili); un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto (ossia quelli il cui fusto non superino i tre metri); mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. L’altezza delle siepi non può superare i 2.50 metri. Le predette distanze non devono essere osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.