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Elettrificazione dei cancelli, influenza dell’amministratore

25 settembre 2019
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Abito in un condominio di circa 240 appartamenti e durante l'ultima assemblea a fine gennaio 2016 argomento centrale è stata la sostituzione dei cancelli, che al momento non sono elettrici. Io e alcuni condomini abbiamo pensato di utilizzare gli stessi cancelli, apportando una modifica per renderli elettrici e quindi usufruendo di un notevole risparmio (di spazio) e scongiurando non pochi disagi che sorgerebbero con l’arretramento del cancello, se dovesse essere sostituito.
L'amministratore è intervenuto, suggerendo di mettere nuovi cancelli scorrevoli e quindi la maggior arte dei condomini, influenzati dal suggerimento avuto dall'amministratore, ha deciso per la sostituzione.
Io non sono persuaso di questa decisione poiché ritengo non corretto che l'amministratore debba influenzare le decisioni dei condomini.
Posso, in un caso come questo, fare qualcosa per annullare l'assemblea? E gradirei, inoltre sapere in quali casi è possibile mandare via l'attuale amministratore?

Lettera firmata

Le delibere sono nulle le delibere quando: 1) sono prive degli elementi essenziali, 2) con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume) o che non rientra nella competenza dell'assemblea, 3) che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini. Sono invece annullabili quando affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, o affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, o quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. L'amministratore può essere revocato per “giusta causa” nei seguenti casi: 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente postale o bancario, intestato al condominio; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza degli obblighi di cui all'articolo 1130.

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