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Frate Indovino

Casa

Detrazione per Ristrutturazione Edilizia

25 settembre 2019
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Caro Frate Indovino,
mia moglie è proprietaria, come seconda casa, di un appartamento in un condominio, che in una recente assemblea ha deliberato di provvedere alla ristrutturazione di facciate, fioriere e balconi, per una rilevante spesa, che suddivisa in millesimi per mia moglie viene preventivata in circa € 9.000,00. Siccome mia moglie percepisce una pensione di circa € 4.700,00 all’anno non potrebbe avere detrazioni? Dovendo perciò provvedere io al pagamento di tale somma, come potrei, non essendo intestatario del bene, usufruire delle detrazioni fiscali? Come potrebbe l’Amministratore approntare la pratica per la detrazione fiscale a mio favore? Quali documenti devo fornire?
 
Lettera firmata

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. Tale agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese (proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento; locatari o comodatari; soci di cooperative et coet). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. In tal senso è appena il caso di specificare che, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono definiti “familiari” il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

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