Gentile avvocato, ho letto una sua risposta sul diritto di panorama e taglio degli alberi. La domanda che le pongo io è questa: l'esistenza di una servitù si costituisce – dopo 26 anni dalla costruzione di una casa – in un posto dove prima si godeva un bel panorama e ora, nel fondo confinante sono cresciuti alberi, anche oltre i 3 metri, che fanno da schermo?
Le dico di più: gli alberi cresciuti limitano, in autunno e inverno, l'esposizione della casa alla luce del sole: dovrebbe essere un bene che a nessuno può essere limitato o tolto.
Lettera firmata
Nel nostro ordinamento giuridico esiste la c.d. “servitù di veduta” che può essere definita come il diritto del titolare di un fondo di affacciarsi e godere della vista o comunque, nel caso di edifici confinanti, di affacciarsi sul fondo del vicino senza incontrare - prima d’una certa distanza - ostacoli di sorta (art. 907 C.C.). Diverso invece il “diritto di panorama” il quale non si limita al semplice affaccio nel fondo del vicino, ma si sostanzia nel diritto di guardare verso l’infinito, di godere del appunto del panorama. La servitù di panorama può essere acquisita non solo convenzionalmente, ma anche per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 C.C.), ossia per la presenza di opere permanenti lasciate dall’originario unico proprietario del fondo. Lei può pertanto invocare il diritto di panorama e ottenere che questi alberi vengano per lo meno potati. Ovviamente potrà altresì invocare il diritto a che alla sua casa non venga sottratta aria e luce. Nel nostro ordinamento giuridico esiste la c.d. “servitù di veduta” che può essere definita come il diritto del titolare di un fondo di affacciarsi e godere della vista o comunque, nel caso di edifici confinanti, di affacciarsi sul fondo del vicino senza incontrare - prima d’una certa distanza - ostacoli di sorta (art. 907 C.C.). Diverso invece il “diritto di panorama” il quale non si limita al semplice affaccio nel fondo del vicino, ma si sostanzia nel diritto di guardare verso l’infinito, di godere del appunto del panorama. La servitù di panorama può essere acquisita non solo convenzionalmente, ma anche per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 C.C.), ossia per la presenza di opere permanenti lasciate dall’originario unico proprietario del fondo. Lei può pertanto invocare il diritto di panorama e ottenere che questi alberi vengano per lo meno potati. Ovviamente potrà altresì invocare il diritto perché non vengano sottratte aria e luce alla sua casa.