Cos'è il lascito solidale?
Il lascito o testamento solidale è lo strumento che consente al testatore/disponente la possibilità di destinare tutti o parte dei suoi beni in favore di uno o più Enti - tra cui, associazioni, fondazioni, società no profit - benefici, ossia Enti impegnati in opere umanitarie, sociali, culturali, sanitarie, scientifiche e/o di ricerca.
Per predisporre un lascito solidale, le opzioni che l’ordinamento offre sono le ordinarie scelte di un testamento, ossia I) olografo, cioè scritto “di pugno” dal testatore; II) pubblico, ossia predisposto da un Notaio alla presenza di testimoni; III) segreto, e cioè redatto con l’aiuto di un Notaio e solitamente presso lo stesso custodito. I lasciti solidali possono assumere la forma di erede, se la disposizione è a titolo universale, ossia tutti i propri beni, ovvero la forma del legato, se la disposizione è a titolo particolare, ossia concerne uno o più determinati beni.
Inoltre, i lasciti solidali, generalmente, prevedono dei vincoli o delle condizioni su di loro apposte, i quali hanno lo scopo di impegnare l’Ente beneficiario ad utilizzare il bene o i beni lasciati esclusivamente per la realizzazione delle opere e finalità benefiche proprie dell’Ente stesso. In tal modo, la volontà del testatore è pienamente rispettata.
Sotto l’aspetto fiscale, i lasciti solidali non scontano alcuna imposta o tassa di successione. Parimenti a qualsiasi testamento, anche i testamenti solidali soffrono i limiti imposti dall’ordinamento circa il rispetto della cd. quota legittima, ossia la parte di eredità che la legge comunque destina ad alcuni soggetti, legati da particolari e stretti legami di parentela con il testatore. In primis, il coniuge ed i figli del testatore sono eredi legittimi e a loro la legge destina una porzione d’eredità, denominata legittima, riserva o indisponibile, dalla quale non possono essere estromessi (tecnicamente, pretermessi). Nel rispetto di questa quota, che varia a seconda che a concorrere all’eredità sia il solo coniuge, figli e coniuge, solo figli e via discorrendo, il testatore potrà destinare la parte d’eredità disponibile, ossia libera da ogni limitazione, a suo completo piacimento e, dunque, anche a scopi umanitari e solidali. Fratelli/sorelle unilaterali (ossia, che hanno in comune un solo genitore) e fratelli/sorelle germani (ossia, che hanno in comune entrambi i genitori), in quanto i primi conseguono una quota pari alla metà di quella che ottengono i secondi (cfr. art. 570).
Cosa si può destinare in un testamento solidale?
Fare testamento solidale, in concreto, significa ricordare nel proprio testamento, in qualità di erede (porzione d’eredità) o di legatario (determinati beni o diritti su beni ereditari), una o più associazioni, organizzazioni o enti. Importante è il rispetto della quota cd. di legittima, ossia la porzione d’eredità che è resa da legge indisponibile per il testatore, in quanto è in favore di alcuni soggetti, legati al testatore da stretti vincoli parentali (coniuge, figli ed ascendenti).
Esclusa la porzione indisponibile, la restante parte d’eredità (cd. disponibile), ovvero singoli beni o precisi diritti ereditari, può esser destinata dal testatore a suo completo piacimento, quindi anche ad associazioni, organizzazioni o enti. In base all’art. 537 c.c., alla presenza di soli figli, il testatore dovrà loro destinare 2/3 della sua eredità, da dividersi in parti eguali tra di loro, mentre il restante 1/3 potrà esser liberamente disposto.
Cos'è la quota di legittima in sede testamentaria?
All’atto di disposizione del proprio patrimonio, il testatore deve rispettare la cd. quota di legittima (o “riserva”), ossia la quota - del proprio asse ereditario - che la legge riserva a particolari soggetti (cc.dd. legittimari), poiché legati al testatore da stretti legami di parentela. In particolare, il testatore divide il suo asse ereditario in due porzioni, l’una, chiamata “indisponibile”, è riservata ai legittimari, mentre l’altra, denominata “disponibile”, non è soggetta a particolari vincoli e può essere disposta a piacimento del testatore.
Qualora il testatore, al momento della disposizione testamentaria, non abbia coniuge, ovvero lo stesso sia già defunto, e dunque abbia solo figli, a questi spettano i 2/3 dell’asse ereditario, da dividersi tra di loro in parti eguali (cfr. art. 537 c.c.). Qualora, invece, sull’asse ereditario concorrano figli e coniuge, a quest’ultimo spetta 1/4 del patrimonio ereditario, mentre ai figli - sempre da dividersi in parti eguali - la metà (cfr. art. 542 co. 2 c.c.).
Fuori da queste riserve, e dunque per la porzione “disponibile”, il testatore può stabilire a proprio piacimento e, più precisamente, potrà disporne in modo da evitare squilibri tra gli stessi beneficiari. Lo strumento più semplice e meno costoso per disporre è il testamento olografo, manoscritto dal testatore e da lui conservato. Qualora ci si rivolga a un Notaio, il testatore potrà optare o per un testamento cd. segreto, che viene depositato e custodito dal Notaio, previo apposito verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale e dal testatore, o per un testamento cd. pubblico, redatto innanzi al Notaio e alla presenza di due testimoni. In questi due casi, naturalmente, vi sono da affrontare i costi notarili per la predisposizione di questi testamenti, ma - d’altro lato - oltre alla competenza di un professionista dedicato alla redazione di tali atti, vi è la certezza che - al momento della morte del testatore - è lo stesso Notaio a informare gli eredi della presenza del testamento, presso di lui custodito, e portarlo alla pubblicazione.
Come si divide l'eredità tra coniuge e figli?
Nell’ambito della successione testamentaria è importante il rispetto della cd. quota di legittima (di riserva o indisponibile), ossia la porzione di eredità del testatore che spetta a favore di alcuni determinati soggetti (cd. legittimari), cui la legge riserva una quota dell’eredità, in base a stretti vincoli parentali tra i soggetti coinvolti.
Se il testatore muore lasciando coniuge e più di un figlio, l’art. 542 co. 2 c.c. stabilisce che la porzione indisponibile che spetta ai figli è la metà del patrimonio del testatore, mentre la quota indisponibile che spetta al coniuge è 1/4 dell’asse ereditario del testatore. La restante porzione ereditaria, ossia 1/4, è liberamente disponibile per il testatore, il quale può decidere di assegnarla a chiunque egli voglia, inclusi gli stessi legittimari. Se vi è violazione a queste proporzioni, la disposizione testamentaria è soggetta ad azione di riduzione, per lesione di quota legittima. In tale azione ricadono anche le donazioni effettuate dal testatore, le quali vengono collazionate, ossia unite (quanto al loro valore) alla massa ereditaria, per esser poi la stessa correttamente divisa. All’azione di riduzione non si sottrae nemmeno la donazione con dispensa da collazione. Difatti, la dispensa produce effetti soltanto sulla porzione disponibile dell’asse ereditario, mentre sulla porzione eccedente è soggetta a riduzione (cfr. Cass. sent. 13660/2017).
Cos'è Il “legato” nelle disposizioni testamentarie?
La questione posta riguarda l’impatto che una disposizione a titolo di liberalità, contenuta in un testamento, può avere sulla quota di eredita spettante per legge ai figli. In termini giuridici, una “donazione nel testamento” si qualifica come un legato o una disposizione testamentaria a titolo particolare. La legge italiana tutela fortemente i figli, in qualità di “legittimari”, riconoscendo loro una quota intangibile del patrimonio del genitore defunto, denominata “quota di legittima”. Il testatore può liberamente disporre solo della parte residua del suo patrimonio, nota come “quota disponibile”.
Si può scrivere il testamento al computer?
Il testamento olografo è nullo quando non è firmato dal testatore e non è redatto completamente ed autonomamente a mano dal testatore.
Il testamento misto o segreto si realizza mediante la consegna al notaio in busta chiusa di un documento solenne sottoscritto dal testatore e contenente le proprie volontà testamentarie; esso, ai sensi dell’art. 604 c.c., “può essere scritto dal testatore o da un terzo”. Il codice prescrive chiaramente i requisiti di validità previsti per tale tipologia di testamento; questo, nel caso in cui venga scritto dal testatore, dev’essere firmato dopo le disposizioni di volontà; laddove, invece sia scritto da terzi o con l’ausilio di mezzi meccanici, deve essere sottoscritto dal testatore non solo alla fine dell’atto ma anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. Tale sottoscrizione ulteriore ha la funzione di garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del documento.
In conclusione, il testamento segreto a differenza di quello olografo, per espressa previsione normativa, può essere scritto al pc.
Cos'è un "testamento spirituale"?
La questione posta riguarda la possibilità di conciliare le disposizioni di carattere morale e valoriale, spesso definite come “testamento spirituale”, con le disposizioni patrimoniali tipiche di un testamento tradizionale, in modo da assicurarne il rispetto senza generare incertezze o contenziosi legali. Il Codice Civile riconosce espressamente la validità delle disposizioni di natura non patrimoniale all’interno di un testamento. Questo significa che la legge permette di inserire in un testamento (sia esso olografo, pubblico o segreto) desideri, volontà e indicazioni di natura morale, etica o spirituale.
Il punto centrale, per evitare “problemi legali”, risiede nella distinzione tra una disposizione non patrimoniale concepita come un obbligo giuridico per l’erede o il legatario e una che costituisce una mera raccomandazione morale o un desiderio. La scelta delle parole utilizzate dal testatore è determinante per qualificare la natura della disposizione. Se il testatore intende esprimere un auspicio, un consiglio o un desiderio senza che questo sia vincolante per i successori, è opportuno utilizzare espressioni come “desidero”, “vorrei”, “raccomando”, “prego”. In questi casi, la disposizione non ha forza coercitiva e il suo mancato adempimento non comporta conseguenze giuridiche per l’erede o il legatario. Se, al contrario, l’intenzione del testatore e quella di imporre un vero e proprio obbligo, la disposizione assume la natura di onere. In questo caso, l’erede o il legatario e giuridicamente tenuto ad adempiere la prestazione richiesta dal testatore. Qualora il linguaggio usato dal testatore sia ambiguo, spetta al giudice interpretare la scheda testamentaria per ricostruire l’effettiva volontà del defunto.
Come posso indicare nel testamento chi potrà accedere ai miei account digitali e ai miei dati online?
La gestione del patrimonio digitale dopo la morte è una questione giuridica di crescente rilevanza, che interseca il diritto successorio con la normativa sulla protezione dei dati personali. Il punto di partenza per comprendere la materia è la normativa sulla privacy.
L’Italia ha recepito un indirizzo comunitario per disciplinare i “Diritti riguardanti le persone decedute”, prevedendo che il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione di dati riferiti a persona deceduta possono essere esercitati da specifici soggetti, ovvero: I) Chi ha un interesse proprio: un soggetto che può dimostrare un interesse concreto e attuale legato ai dati del defunto. II) Chi agisce a tutela dell’interessato: in qualità di suo mandatario. III) Chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione: questa categoria include tipicamente gli eredi e i familiari stretti. Anche in assenza di disposizioni specifiche del defunto, i suoi successori hanno per legge il diritto di accedere ai suoi dati, tuttavia il testamento è lo strumento principale per disporre in merito ai propri account di posta elettronica, profili social, archivi di foto e documenti su cloud.
Il testatore può indicare una persona di fiducia (un erede, un legatario o un esecutore testamentario) incaricata di gestire questi account, ad esempio per recuperare ricordi, chiudere i profili o gestire la reputazione online, oppure anche per limitare i diritti di accesso post mortem. È fondamentale non solo nominare un soggetto, ma anche fornirgli i mezzi per accedere agli account. Per ragioni di sicurezza, non è consigliabile scrivere le password direttamente nel testamento. Una soluzione pratica è redigere un documento separato con le credenziali e le istruzioni di accesso, custodito in un luogo sicuro o affidato a una persona di fiducia (come il notaio o l’esecutore testamentario), e fare riferimento a tale documento nel testamento.
Cos'è la clausola “di diseredazione”
Il testamento è un atto sempre revocabile, pertanto si può redigere un nuovo testamento che annulli e sostituisca il precedente. Ad esempio, se si hanno dei cugini, questi sono considerati “eredi legittimi”, ovvero successibili in assenza di testamento e di parenti più prossimi, ma non sono “eredi legittimari” (coniuge, figli e ascendenti), i quali hanno diritto a una quota di eredità riservata per legge. La legge consente di escludere dalla successione gli eredi legittimi non legittimari. Per escludere i cugini è sufficiente e valido inserire nel nuovo testamento una clausola specifica, detta “di diseredazione”.
La giurisprudenza ha chiarito che tale disposizione è pienamente valida anche se il testamento si limita a escludere un erede senza contestualmente istituirne un altro. In questo modo, il patrimonio sarà devoluto agli altri successibili per legge non diseredati o, in loro assenza, allo Stato. Per essere certi che la propria volontà sia rispettata, è consigliabile redigere un nuovo testamento che revochi il precedente e contenga l’esplicita esclusione dei cugini, nominando al contempo i soggetti che intende beneficiare.
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